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Modulo CILA Roma: modello Lazio, firme e dichiarazioni

Il modello CILA del Lazio distingue le dichiarazioni del titolare dall’asseverazione del professionista e dagli allegati richiesti per il caso concreto. A Roma la pratica si presenta tramite SUET: compilare e firmare un PDF non equivale a depositarla. Ogni quadro deve corrispondere a documenti, opere e soggetti effettivi.

Roma Capitale · Regione Lazio

Che cosa dichiara il modulo

Che cosa dichiara il modulo

  1. Titolare

    Diritti, opere e condizioni del cantiere.

  2. Progettista

    Verifiche tecniche e asseverazione dell’intervento.

  3. Allegati

    Documenti che sostengono le dichiarazioni pertinenti.

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  1. Che cosa dichiara il modulo
  2. Dove trovare il modello CILA di riferimento
  3. Leggere una dichiarazione prima di selezionarla
  4. Titolarità: che cosa dichiara il committente
  5. Capofila, delega e firma tecnica: chi fa che cosa
  6. Intervento da iniziare, in corso o già concluso
  7. Descrivere il progetto senza formule ambigue
  8. CILA con atti presupposti: quando bisogna attendere
  9. Che cosa attesta il tecnico nella relazione asseverata
  10. Imprese esecutrici e lavori svolti personalmente
  11. Sanzione per omissione e diritti: due voci differenti
  12. Controllare la concordanza tra modulo e allegati
  13. Firme, allegati e copia da consegnare al proprietario
  14. Domande frequenti
  15. Fonti e riferimenti

Dove trovare il modello CILA di riferimento

La Regione Lazio pubblica l’allegato CILA alla determinazione G05745 del 9 maggio 2025, che aggiorna la modulistica edilizia. È il riferimento per leggere contenuti e dichiarazioni: per il deposito romano va coordinato con i campi, i documenti generati e gli allegati del procedimento SUET.

Prima di riutilizzare una copia salvata sul computer, confrontala con la documentazione istituzionale disponibile. Un modello storico può richiamare disposizioni o quadri diversi. La scelta della CILA deve comunque derivare dall’inquadramento delle opere nell’articolo 6-bis, non dalla disponibilità di un formulario più semplice da compilare.

Leggere una dichiarazione prima di selezionarla

Una casella del modulo non è soltanto un dato informatico: può contenere una dichiarazione sulla titolarità, sulla situazione dell’immobile o sulle condizioni per eseguire le opere. Prima di selezionarla bisogna capire quale fatto venga attestato e chi sia il soggetto che lo può dichiarare. L’impossibilità di completare un campo non giustifica una risposta inesatta scelta per far avanzare la compilazione.

Quando il proprietario non conosce un dato storico, la soluzione è cercare il documento pertinente o indicare al professionista l’incertezza, non formulare un’ipotesi come se fosse certa. Il tecnico deve distinguere le informazioni ricevute dagli accertamenti che compie e dalle attestazioni che assume. Questa separazione è particolarmente importante per lavori remoti e immobili passati attraverso più proprietari.

Un controllo pratico consiste nell’associare alle dichiarazioni decisive il documento che le sostiene: atto per il titolo di disponibilità, pratica ed elaborati per la situazione edilizia, progetto per le caratteristiche dell’intervento, assenso per la condizione autorizzativa. Non tutti questi documenti devono essere allegati nello stesso modo, ma devono essere identificabili quando servono a sostenere il contenuto dichiarato.

Titolarità: che cosa dichiara il committente

Il quadro sulla titolarità riguarda il diritto a presentare la pratica e a eseguire l’intervento. Occorre distinguere proprietario esclusivo, comproprietario, usufruttuario, conduttore e rappresentante di una società. Documento d’identità, atto e delega hanno funzioni diverse e devono sostenere le dichiarazioni effettivamente rese.

Quando non c’è titolarità esclusiva, si verificano gli assensi dei soggetti interessati. Il modello distingue anche opere sulle parti comuni. Una firma del capofila non sostituisce ogni consenso e la presenza di una visura catastale non dimostra da sola tutti i diritti sull’immobile. Se la proprietà è cambiata, non si copiano automaticamente i dati della pratica precedente.

Capofila, delega e firma tecnica: chi fa che cosa

Nel procedimento telematico si distinguono la gestione della pratica e la responsabilità dei singoli contenuti. Il capofila segue le funzioni attribuitegli dal sistema; il tecnico compila e sottoscrive gli atti della propria competenza; i titolari rendono le dichiarazioni e gli assensi pertinenti. Un incarico di caricamento non permette di sostituire liberamente tutte queste firme con quella di un solo soggetto.

Se interviene una procura o una delega, verifica che il suo oggetto corrisponda all’attività richiesta. Una delega per ritirare una planimetria non ha automaticamente lo stesso contenuto di una procura per la presentazione. Per le società va individuato chi possiede i poteri necessari, evitando di confondere l’operatore che materialmente prepara i file con il rappresentante autorizzato a dichiarare.

Prima della sottoscrizione definitiva, è utile che ciascun interessato legga i dati che lo riguardano e segnali errori di identificazione, recapiti o ruolo. Se la bozza viene modificata, la verifica va ripetuta sui documenti interessati. Conservare una firma ottenuta per una versione precedente e associarla senza controllo a un contenuto diverso compromette la tracciabilità del fascicolo.

Intervento da iniziare, in corso o già concluso

Il quadro relativo alle opere deve descrivere la situazione reale. Per un intervento da avviare si indica una data compatibile con il procedimento e con gli assensi; per lavori già iniziati o ultimati si utilizza la fattispecie pertinente, dopo averne verificato l’ammissibilità. Non si dichiara un cantiere futuro per nascondere demolizioni già effettuate.

La descrizione deve permettere di capire che cosa cambia: tramezzi, servizi, aperture, impianti e destinazioni dei vani. Se sono coinvolte strutture o trasformazioni estranee alla CILA, cambiare una casella non risolve il problema. La guida su quando serve la CILA aiuta a distinguere i casi prima della compilazione.

Il quadro d.2 del modello regionale riguarda una fattispecie diversa dalle normali opere interne: le coperture temporanee di impianti sportivi richiamate dall’articolo 20, comma 12, della legge regionale 12/2016, con rimozione entro 120 giorni non prorogabili. Non va selezionato per qualsiasi opera smontabile né confuso con il regime nazionale delle opere temporanee soggette a CIL. La scelta richiede l’esame delle caratteristiche e dell’uso dell’opera.

Descrivere il progetto senza formule ambigue

La frase «ristrutturazione interna» non chiarisce se si spostino pareti, si modifichino servizi o si intervenga soltanto sulle finiture. Una descrizione efficace distingue le opere principali, le parti conservate e gli aspetti che richiedono verifiche ulteriori. Il livello di dettaglio deve consentire di confrontare il testo con le tavole, senza trasformare la comunicazione in un elenco commerciale di materiali.

Esempio illustrativo: nel preventivo si legge «rifacimento bagno», ma il disegno prevede di spostare una parete e ricavare un secondo servizio. Il modulo deve descrivere la trasformazione reale, mentre il progetto deve verificare le condizioni dei locali e degli impianti. Copiare la descrizione del preventivo rischia di nascondere proprio la parte edilizia dell’intervento.

Le destinazioni indicate nei vani devono essere coerenti con l’uso progettato. Non è corretto denominare ripostiglio una stanza destinata a camera per aggirare un requisito, né considerare una categoria catastale come prova sufficiente dell’uso urbanisticamente legittimo. Per queste differenze occorre leggere i titoli pertinenti e applicare la disciplina effettiva all’immobile.

CILA con atti presupposti: quando bisogna attendere

Il modello contempla CILA, CILA con altre comunicazioni o SCIA e CILA con richiesta contestuale di atti presupposti. Queste configurazioni non sono equivalenti: se l’intervento richiede un assenso preventivo, l’avvio deve rispettare il relativo percorso e la comunicazione dello Sportello sull’avvenuta acquisizione.

La scelta va fondata sulle verifiche dell’immobile e delle opere. Carta per la Qualità, tutela paesaggistica, tutela culturale e altre discipline hanno ambiti diversi. Un documento non ancora disponibile non giustifica una dichiarazione di assenza dell’obbligo: si individua la condizione e si organizza il procedimento necessario.

Che cosa attesta il tecnico nella relazione asseverata

Il professionista abilitato assume la responsabilità delle attestazioni tecniche previste. Per farlo deve disporre degli elementi necessari: rilievo, ricostruzione dello stato edilizio pertinente, progetto e verifiche dei requisiti. La firma non è un servizio separabile dall’accertamento del contenuto dichiarato.

Relazione e tavole devono essere coerenti fra loro. Se il progetto sposta una cucina, gli elaborati devono descrivere sia il nuovo ambiente sia quello che cambia funzione. Quote, superfici, aperture e impianti consentono di controllare la fattibilità. Le differenze fra planimetria catastale e comunale vanno chiarite prima di assumere come regolare una preesistenza.

Imprese esecutrici e lavori svolti personalmente

Il modello richiede l’individuazione degli esecutori secondo il caso. Il quadro h.2 contempla opere di modesta entità svolte personalmente, senza ditte esterne e senza coinvolgimento delle specifiche normative di settore richiamate: non è una dichiarazione da utilizzare quando, in realtà, lavorano artigiani incaricati.

Gli impianti soggetti al D.M. 37/2008 richiedono imprese abilitate per le lavorazioni affidate, secondo l’articolo 3, e la documentazione prevista dall’articolo 7 sulla dichiarazione di conformità. Per la sicurezza, la presenza di più imprese esecutrici, anche successive, comporta le nomine previste dall’articolo 90 del D.Lgs. 81/2008: nei lavori privati senza permesso di costruire e inferiori a 100.000 euro, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione. Se la seconda impresa interviene dopo un affidamento iniziale a una sola impresa, si applica il comma 5. La checklist prima di aprire il cantiere chiarisce coordinamento, notifica e controlli degli esecutori. La guida ai lavori in economia distingue l’esecuzione personale dalla gestione separata di più esecutori.

Sanzione per omissione e diritti: due voci differenti

Per opere già eseguite nel regime CILA, il modello indica la sanzione di 1.000 euro. Per la comunicazione spontanea durante l’esecuzione, il quadro d.3 riporta 333,00 euro, in relazione alla riduzione normativa di due terzi. Prima di versare occorre verificare la fattispecie e l’avviso del procedimento; non basta scegliere l’importo più basso.

I diritti comunali per il deposito sono separati dalla sanzione, così come il compenso professionale e gli eventuali aggiornamenti catastali. La CILA tardiva non sana opere che richiedono un altro titolo o non rispettano i requisiti. Per le tariffe pubbliche e le prestazioni comprese nel preventivo consulta i costi CILA a Roma.

Controllare la concordanza tra modulo e allegati

Il controllo finale deve confrontare almeno indirizzo, identificativi catastali, soggetti, descrizione delle opere, superfici e condizioni di avvio. Un subalterno riportato in modo diverso fra modulo e tavola non si risolve osservando che l’indirizzo è uguale. La discrasia va chiarita, soprattutto se l’intervento riguarda fusioni, frazionamenti o unità con riferimenti storici differenti.

Leggi gli assensi con la stessa attenzione: devono riferirsi al progetto effettivo e alle opere per cui sono necessari. Un parere relativo a una soluzione precedente non si estende automaticamente a una nuova apertura o a un intervento esterno diverso. Se l’assenso contiene prescrizioni, queste devono essere recepite nel progetto e considerate nel calendario dell’esecuzione.

Il costo di questa attività rientra nelle prestazioni tecniche concordate ed è distinto dai diritti comunali della pratica. Per confrontare gli incarichi, chiedi se siano compresi raccolta documentale, rilievo, asseverazione, integrazioni e documenti finali. Un’offerta limitata al solo invio non descrive lo stesso servizio di una gestione completa del procedimento.

Firme, allegati e copia da consegnare al proprietario

Prima di sottoscrivere, confronta dati del titolare, unità immobiliare, descrizione e tavole. Se cambia il progetto, aggiorna tutti i documenti interessati e le relative firme. Un PDF sottoscritto ma lasciato nella cartella di lavoro non produce la presentazione della pratica.

La compilazione della CILA sul SUET termina con l’invio e il riscontro dell’esito, non con il solo caricamento. Il proprietario deve ricevere la copia effettivamente trasmessa con ricevuta, allegati e successive comunicazioni, così da poterla usare per lavori, vendita o cambio del professionista.

Domande frequenti

Posso presentare la CILA senza professionista?

La CILA richiede l’asseverazione di un tecnico abilitato. L’identità digitale del proprietario permette di operare nei ruoli previsti dal portale, ma non sostituisce la competenza e la responsabilità della parte tecnica. La CIL temporanea è un procedimento diverso.

Il modulo regionale va spedito per email al Municipio?

Per le nuove CILA a Roma si utilizza il SUET secondo il procedimento previsto. Il modello regionale serve a comprendere e predisporre le dichiarazioni pertinenti; la sua trasmissione informale per email non equivale al deposito telematico.

Chi firma quando la casa appartiene a due persone?

Vanno individuati i titolari, il capofila e gli assensi o le deleghe richiesti dalla configurazione concreta. Il modello e le istruzioni SUET distinguono questi ruoli: la scelta di un interlocutore non elimina i diritti e le dichiarazioni dell’altro comproprietario.

Posso dichiarare lavori personali se chiamo un elettricista?

Non puoi descrivere come interamente personale un’organizzazione che comprende soggetti esterni. Inoltre gli impianti seguono la propria disciplina. Occorre rappresentare gli esecutori reali e valutare gli obblighi pertinenti, senza usare il quadro h.2 per ometterli.

Perché la pratica chiede documenti che il modulo non elenca sempre?

Parte degli allegati dipende dalle risposte e dalle condizioni dell’immobile. Assensi, sicurezza e requisiti di settore non sono identici per tutti i progetti. Il controllo va condotto sulle dichiarazioni effettive, non su un elenco generico valido per qualsiasi casa.

Se scopro un errore dopo la firma devo rifare tutto?

Prima dell’invio si aggiornano i documenti coinvolti e le firme necessarie. Dopo il deposito occorre distinguere rettifica, integrazione e variazione progettuale, seguendo il percorso pertinente. Non basta cambiare il PDF nella propria cartella e lasciare agli atti una versione diversa.

RIFERIMENTI DELLA GUIDA

Fonti e riferimenti

  1. Roma Capitale — FAQ SUET dell’11 giugno 2024 — Ruoli, deleghe, documenti e gestione delle comunicazioni; indicazioni operative da coordinare con gli avvisi successivi.
  2. Roma Capitale — circolare sugli interventi edilizi del 31 dicembre 2025 — Distinzione dei procedimenti, opere temporanee e durata della CILA; non sostituisce norme e atti successivi.
  3. Regione Lazio — determinazione G05745 del 9 maggio 2025 — Atto di aggiornamento della modulistica edilizia e allegato CILA.
  4. D.P.R. 380/2001 — Testo unico dell’edilizia — Articoli 6, 6-bis, 9-bis, 22, 23 e 23-bis: opere, comunicazioni, stato legittimo e atti presupposti.
  5. D.Lgs. 81/2008 — sicurezza nei cantieri — Titolo IV e articoli 90 e 99: committente, coordinamento e notifica preliminare nei casi applicabili.
  6. Roma Capitale, Manuale utenteSUET versione12.2 — Riferimento tecnico pertinente; testo normativo, modulistica o istruzioni amministrative da distinguere secondo il documento.
  7. Roma Capitale — servizio SUET e canali di presentazione — Conferma canale telematico e modalità per gli adempimenti successivi alle pratiche storiche.
  8. Regione Lazio — modello CILA, allegato 4 — Quadri su titolarità, opere, atti presupposti, esecutori e sanzione per comunicazione spontanea in corso d’opera.
  9. INL — D.Lgs. 81/2008 e interpello n. 2/2014 — Articolo 90, commi 3–5 e 11: nomine in presenza di più imprese e funzioni del coordinatore nei lavori privati; consultati i passaggi pertinenti, non l’intero volume.
  10. Regione Lazio — L.R. 12/2016, articolo 20, commi 12–14 — Fattispecie delle coperture sportive temporanee, termine di 120 giorni e conseguenze distinte; testo coordinato consultato.
  11. Normattiva — D.M. 37/2008, articolo 7 — Dichiarazione di conformità e allegati; rifacimenti parziali e compatibilità con la parte preesistente. Testo vigente al 7 novembre 2026 consultato.
  12. Camera di Commercio Brindisi-Taranto — D.M. 37/2008 — Articolo 3 sulle imprese abilitate, letto nel testo istituzionale del decreto; per la dichiarazione di conformità usato anche il testo vigente di Normattiva.

Riferimenti aggiornati al 7 novembre 2026. Le istruzioni SUET citate sono pubblicate nel giugno 2024; per il deposito si verificano anche gli avvisi e le funzioni disponibili nel procedimento.

Geom. Luigi Cireddu

Studio tecnico a Roma · Iscritto al Collegio dei Geometri di Roma, n. 10447.
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