Procedura semplificata affrancazione Roma, costo e tempi

procedura semplificata affrancazione roma

Oggi parleremo della procedura semplificata affrancazione Roma a cosa serve? Quando va fatta? Il costo e le tempistiche per lo svincolo del prezzo massimo di vendita. La novità del SIAT online per l'affrancazine e la trasformazione delle case con diritto di superficie.

Che si intende per affrancazione?

Per affrancazione si intende la rimozione del vincolo relativo al prezzo massimo di cessione e locazione degli immobili realizzati nei Piani di Zona, a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte del proprietario dell’immobile a favore dell’Amministrazione Comunale. 

In quali casi si applica l’affrancazione? Chi ha il titolo per richiederla?

  • Possono avvalersi della procedura di affrancazione  tutti i proprietari degli alloggi realizzati su aree ricomprese nei piani di zona ( I e II  P.E.E.P.), sia concesse in diritto di superficie che cedute in diritto di proprietà, trascorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento (quello cioè intervenuto tra concessionario/cessionario del diritto di superficie/proprietà che ha sottoscritto la convenzione con il Comune di Roma e l’assegnatario/acquirente).
  • Possono avvalersi tutti coloro che vi abbiano interesse anche se  non più titolari di diritti reali sul bene immobile (ex proprietari) in base alla L.136/2018, art. 25-undicies.

Quali sono le condizioni vincolanti per fare la domanda di affrancazione a Roma?

Per poter proporre istanza di affrancazione, occorre:

  • che il soggetto richiedente sia l’attuale proprietario dell’immobile;
  • il soggetto richiedente abbia interesse sul bene immobile (ex proprietario);
  • che siano trascorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento ( quello cioè intervenuto tra concessionario/cessionario del diritto di superficie/proprietà che ha sottoscritto la convenzione con il Comune di Roma e l’assegnatario/acquirente).

Qual è la procedura per chiedere l’affrancazione e quali sono i documenti necessari?

Il proprietario dell’immobile, oggetto di affrancazione, dovrà presentare istanza presso la U.O. Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, scaricando on line l’apposito modulo.  All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

  • Copia integrale del titolo di proprietà Immobile (atto d’acquisto o atto di assegnazione dell’immobile e nota di trascrizione) 
  • Visura catastale storica e planimetria catastale dell’immobile
  • Copia integrale del Regolamento di Condominio e delle Tabelle millesimali di proprietà generale, la cui validità ed attualità anche in relazione ad eventuali modifiche sopravvenute  dovrà essere attestata dall’Amministratore di condominio secondo apposito modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ( mod. AFF – 02/16 )
  • Copia del documento di identità del proprietario o del legale rappresentante (se persona giuridica) 
  • Codice fiscale del proprietario o del legale rappresentante (se persona giuridica) 
  • Partita IVA (se persona giuridica)
  • Dichiarazione in ordine alla capacità a contrarre con la pubblica amministrazione
  • Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria € 100,00.

Al termine dell’istruttoria effettuata dagli uffici, verrà comunicato al richiedente l’ammontare del corrispettivo di affrancazione da corrispondere a Roma Capitale, prima della stipula della convenzione, al fine di liberare l’immobile dal vincolo del prezzo massimo di cessione e immetterlo, quindi, sul libero mercato.
L’utente dovrà quindi trasmettere alla U.O. Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica sia la documentazione attestante il pagamento effettuato, sia il nominativo del notaio di fiducia per la stipula dell’atto pubblico. In applicazione della delibera di Giunta Capitolina n.103 del 5.06.2020, è possibile utilizzare la Procedura Semplificata Asseverata in alternativa alla via ordinaria sempre vigente, che prevede per il cittadino la possibilità di presentare l’istanza in autocertificazione con il supporto di un tecnico abilitato, per la predisposizione della necessaria relazione tecnica asseverata.

I documenti che si possono scaricare on line dal sito di Roma Capitale da presentare sono:

  • Il modulo di istanza Mod.AFF-01c718
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (regolamento condominio e tabelle) Mod.AFF-02/16
  • Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio (persone fisiche) Mod.AFF-03a/16
  • Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio (persone giuridiche) Mod.AFF-03b/16
  • Allegato Sub B – Dichiarazione Asseverata del richiedente e del Professionista abilitato, con la documentazione prevista a corredo ell’istanza stessa
  • Allegato Sub C – Relazione Tecnica Asseverata.

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Va sempre compilato il modulo dell’istanza di Affrancazione Mod.AFF-01c/18 con la procedura Semplificata Asseverata?

Si, se si tratta di nuova istanza. No, se già presentata con la procedura ordinaria, in questo caso bisogna compilare il campo che si trova nell’Allegato Sub. B- pag.02 al punto che riporta la seguente dicitura: “di voler annullare, su indicazione del richiedente e di sostituire la precedente istanza di affrancazione già presentata con prot. QI……… in data……”

Chi può presentare la domanda di affrancazione con la Procedura Semplificata semplificata a Roma?

Sia gli attuali proprietari e sia coloro che vi abbiano interesse, anche se non più titolari dei diritti reali sul bene immobile oggetto di affrancazione, così come a ciò legittimati dalla Legge n. 136/2018 (art. 25 undecies).Tale domanda può essere utilizzata sia per nuove istanze che per istanze già presentate. 

Chi ha già presentato domanda di affrancazione negli anni passati, ma ancora non conclusa, con la procedura ordinaria, può presentare una nuova domanda con la Procedura Semplificata Affrancazione Roma?

Si, la procedura prevede la possibilità di accedere a questo percorso anche a coloro che avessero già presentato istanza di affrancazione con la modalità ordinaria, compilando il campo che si trova nell’Allegato Sub. B- pag.02 al punto che riporta la seguente dicitura: “di voler annullare, su indicazione del richiedente e di sostituire la precedente istanza di affrancazione già presentata con prot. QI……… in data……”. 

Si può mantenere sia la domanda presentata in modo ordinario sia la domanda presentata con la Procedura Semplificata Asseverata?

No, le due domande non possono coesistere.

Chi può presentare l’istanza di affrancazione presso la U.O. Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica e in che modalità?

  1. Sia il cittadino che ha sottoscritto l’istanza
  2. Sia il professionista Delegato dal richiedente.

Attreverso il SIAT telematico online dal 15 febbraio di questo anno al seguente link: affrancazione a Roma online

Il cittadino può presentare la domanda di affrancazione con la Procedura Semplificata Asseverata senza la collaborazione del Professionista?

No, il cittadino dovrà affidare l'incarico ad un Professionista abilitato che, sotto la propria personale responsabilità, redigerà apposita Relazione Tecnica Asseverata ai sensi del D.P.R. 445/2000, finalizzata a determinare il canone/corrispettivo di affrancazione rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione. A tal proposito consultare le “Linee Guida” pubblicate sul sito Affrancazioni dei prezzi Massimi di Cessione al punto 6 - Procedura Semplificata in Autocertificazione. 

Il proprietario/ex proprietario dell’immobile è egli stesso un Tecnico Professionista iscritto all’ Albo, può redigere la propria Dichiarazione Relazione Tecnica Asseverata ai sensi del D.P.R. 445/2000?

Si.

Che cosa deve fare chi ha già presentato l’istanza con la procedura ordinaria?

Chi ha già presentato l’istanza deve controllare di aver consegnato tutta la documentazione richiesta ed eventualmente integrarla utilizzando il modulo di istanza segnalando nel riquadro in alto a destra la data di presentazione della stessa e il numero di protocollo. 

Il pagamento del corrispettivo di affrancazione può essere rateizzato?

Si, con non più di 36 rate mensili con importo minimo di euro 50 per ciascuna rata. La convenzione integrativa potrà essere sottoscritta solamente dopo l’avvenuto pagamento della prima quota e le restanti quote, maggiorate di interessi legali, dovranno essere accompagnate da idonea garanzia fidejussoria, a cura e spese del soggetto affrancatario, come previsto dal Decreto MEF n. 151/2020. 

Come posso pagare i diritti di istruttoria per la procedura semplificata affrancazione?

Il pagamento dei diritti di istruttoria (€ 100,00) previsti dalla deliberazione di   Assemblea Capitolina. n. 116 del 23.10.2018, dovrà essere effettuato con, il pagamento on-line attraverso il Servizio Riscossione Reversali del Comune di Roma (SireWeb) cliccando sul seguente link: servizio reversali comune di Roma

Dovrà accedere con il suo identificativo SPID e seguire queste indicazioni:


Str. Competenza: Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Ambito: Edilizia Sociale
Tipo reversale: Istanza di Affrancazione...
Causale:  Diritti di Istruttoria
Otterrà così una reversale di € 100,00 che completerà inserendo i suoi dati anagrafici e concluderà cliccando su "Crea Definitiva", a questo punto potrà scegliere il metodo di pagamento a Lei più comodo (direttamente online con carta di credito, presso le ricevitoria SiSal o gli Uffici Postali o utilizzando, sulla sua pagina Home Banking, il pagamento tramite il bonifico C-Bill).

Nel caso in cui i diritti di istruttoria fossero già stati pagati per una precedente istanza presentata in modo ordinario dal medesimo intestatario e si vuole optare per la Procedura Semplificata Asseverata, si deve provvedere ad un nuovo versamento?

No, non si dovrà procedere ad alcun nuovo versamento, ma copia dell’attestazione di avvenuto pagamento dovrà comunque essere allegata alla nuova istanza in autocertificazione che verrà presentata. 

Con la procedura Semplificata Asseverata può essere presentata una domanda urgentata?

No. 

Una domanda urgentata già presente all’ufficio Affrancazioni, se viene ripresentata con la Procedura Semplificata Asseverata, si considera sempre urgentata?

No. 

Quando un’istanza di Affrancazione può essere considerata urgentata?

Di norma l’istruttoria delle istanze presentate in modo ordinario segue l’ordine di protocollazione. Tuttavia, sarà data priorità alle istanze, complete di documentazione, che riportino la richiesta di trattazione d’urgenza secondo il seguente ordine di precedenza in base alla deliberazione di Giunta Capitolina 108 del 12.12.2016 che definisce di fatto i criteri di priorità”:

  • a) prossima compravendita (a tal fine è necessario allegare contratto preliminare di vendita registrato e trascritto);
  • b) sentenza di separazione giudiziale tra coniugi od omologa del Tribunale, in caso di separazione consensuale;
  • c) divisione ereditaria (a tal fine è necessario allegare idonea documentazione dimostrativa).

La presentazione della domanda di Trasformazione da diritto di superficie in diritto di piena proprietà può avvenire contestualmente alla presentazione dell’istanza di Affrancazione con la procedura Semplificata Asseverata?

No, l’istanza di trasformazione è una istanza autonoma, pertanto va presentata in modo separato dal proprietario dell’immobile. Tuttavia nel presentare l’istanza di Affrancazione con la Procedura Semplificata Asseverata è possibile, nell’Allegato Sub B –pag.02, su richiesta dell’interessato la trattazione unitaria (Atto Unico), soltanto nel caso in cui sia stata già presentata istanza di Trasformazione da diritto di superficie in diritto di piena proprietà per il medesimo immobile e sia stato versato il relativo corrispettivo. 

Chi può chiedere il ricalcolo/rimborso del calcolo del canone di affrancazione per la rimozione dei vincoli del prezzo massimo di cessione in applicazione del Decreto MEF n.151/2020?

  1. Colui che ha già stipulato con Roma Capitale, si rinvia per la richiesta di rimborso a quanto espressamente previsto nelle Convenzioni atto per l’eliminazione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione nei Piani di Zona di cui alla 167/1962 sottoscritta con il Roma Capitale
  2. Chi ha ricevuto la lettera di canone ma ancora non ha provveduto al versamento e non sono decorsi 60gg dal ricevimento della lettera
  3. Colui che ricevuto la lettera di canone, ha effettuato il versamento, è stata già predisposta la determinazione di autorizzazione alla stipula e che deve ancora sottoscrivere la Convenzione Integrativa con Roma Capitale. 

Si affrancano anche gli immobili realizzati senza convenzione ex art.35 L.865/1971?

Gli immobili realizzati senza convenzione non sono sottoposti alla procedura di affrancazione. Ciò è desumibile dalla lettura delle linee guida approvate con deliberazione  G.C. n. 13 del 5.08.2016, Allegato “A”, laddove al punto b), concernente l’Ambito di applicazione dell’istituto dell’affrancazione, espressamente si dispone che: ”sono soggette alla procedura di affrancazione ex art.35 L.865/1971 le singole unità abitative e loro pertinenze (art.31, comma 49bis, L.n.448/1989) individuate dalle convenzioni sottoscritte tra Roma Capitale ed il concessionario/cessionario del diritto di superficie/proprietà.” 

Si affrancano anche gli immobili convenzionati ex art. 35 L. 865/1971 ma inerenti ad assegnazioni effettuate ai sensi dell’art.11 della L. 167/1962 (ad esempio come il P.d.Z. “Tiburtino Sud”)?

L’affrancazione opera anche laddove vi siano convenzioni (ad esempio come il P.d.Z. “Tiburtino Sud”)   inerenti assegnazioni effettuate ai sensi dell’art.11 della L. 167/1962,  anche di natura permutativa che, benché stipulate in vigenza della L. 865/1971, non contengono l’articolo relativo ai criteri per la determinazione del prezzo massimo di cessione.
In tal caso, in assenza di previsione convenzionale, si rinvia alla fonte normativa che regolamenta la materia (art. 35 L.865/1971) che espressamente prevede la determinazione del prezzo massimo di cessione per immobili ricadenti in aree P.E.E.P. Solo nel caso in cui vi siano immobili realizzati a seguito di assegnazioni effettuate sulla base di verbali della Commissione ex art.11 della L.167/1962 cui non è seguita alcuna convenzione, gli stessi non soggiacciono alla disciplina di cui all’ art.5, comma 3bis della L. 106/2011 e l’istituto dell’affrancazione non può ritenersi applicabile. 

Si affrancano anche gli immobili che ricadono su aree convenzionate ai sensi dell’art. 16 della L. 167/1962, sebbene stipulate in data successiva alla L. 865/1971?

Agli    immobili   che  ricadono   in   aree   convenzionate   ai   sensi   dell’ art. 16 della L. 167/1962, sebbene  stipulate in data successiva alla L. 865/1971, non  si applica l’istituto dell’affrancazione in quanto  sottoposte al regime transitorio di cui all’art. 36 della L. 865/1971, ove si prevede che:  “ Le disposizioni  contenute nell’articolo precedente  non si  applicano alle  aree che alla data di entrata in vigore della  presente  legge  siano  state  acquisite,  previa assegnazione,  da  enti pubblici o da cooperative  o  siano  state  cedute,  anche  in superficie,  dal  comune  a  privati o per le quali, alla medesima data, sia pervenuta, l’assegnazione e sia in corso  il  procedimento di espropriazione da parte di detti enti o cooperative”.

Si affrancano gli immobili aventi natura non residenziale?

Gli immobili non residenziali non soggiacciono alla disciplina dell’affrancazione, poiché le disposizioni di cui all’art.35 della L. 865/1971 prevedono, al comma 8, lettera e), l’inserimento, in ambito convenzionale, di criteri per la “determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione nonché per la determinazione del prezzo di cessione” solo relativamente ad “alloggi”. 

Sono sottoposti alla procedura di affrancazione anche gli immobili appartenenti al patrimonio immobiliare di Enti Pubblici o Privati ( ATER, Ferrovie dello Stato S.p.a., Poste Italiane S.p.a. ed Enti Assicurativi) o loro aventi causa, se ricadenti in Piani di Zona?

Gli  interventi  inerenti  programmi  di  edilizia  sovvenzionata,  realizzati  da ATER,  o comunque realizzati  da  Enti  Pubblici  o  Privati  (Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.,  Poste  Italiane  S.p.a.  ed Enti Assicurativi), sono  regolamentati  dalla normativa speciale di cui alla L.560/1993,  recante "norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e comunque convenzionati ex art.35 della Legge 865/1971. Pertanto, in  ordine  al  regime  da  valere sempre  per  il  primo trasferimento  degli  stessi,  stante  il  carattere di specialità delle norme in questione, vige il combinato disposto della normativa speciale di riferimento di cui sopra, nonché le norme alla stessa correlate o richiamate in quanto applicabili. 

Cosa accade quando lo stato di lavorazione dell’istanza di affrancazione semplificata risulta “COMPLETO”?

Lo stato “COMPLETO” contempla la seguente fattispecie:

  • pratica completa della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente ed in fase di redazione della Determinazione Dirigenziale.

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Servizio Onorario
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