Compilare la scia agibilità a Roma:modulo unificato

Benvenuto caro lettore oggi andremo ad approfondire il modulo unificato utile per presentare la SCIA di agibilità nel Comune di Roma. L’agibilità è un documento fondamentale nelle procedure edilizie ed è obbligatorio richiederla in molteplici situazioni. Ad esempio vi è obbligo di presentarla nei seguenti casi:

  • Realizzazione di nuove costruzioni;
  • Ristrutturazioni totali o parziali
  • Opere di sopraelevazione
  • Tutti gli interventi che vanno a modificare le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, contenimento energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

Di recente la normativa ha introdotto un modello unico a livello nazionale per richiedere l’agibilità, sottoponendolo al concetto di segnalazione certificata inizio attività (SCIA). Tale procedimento non richiede conferme da parte del Comune di Roma ma semplicemente la formazione di un silenzio assenso. Con tale procedura si snelliscono i tempi burocratici affidando tutta la responsabilità al tecnico certficatore e al committente. Le domande presentate in SCIA per agibilità al Comune di Roma, vengono controllate a campione, ciò non vuol dire che il silenzio da parte dell’amministrazione giustifica la completezza della documentazione a corredo della SCIA. Veniamo ora alla spiegazione del modulo unificato analizzando le varie sezioni che lo compongono.

  • La sezione A il titolo edilizio
  • Sezione B la relazione tecnica
  • La sezione C i soggetti coinvolti
  • Sezione D gli allegati alla SCIA di agibilità

Sezione A nella domanda di agibilità a Roma

In questa parte del modello unificato chiamato sezione A  si deve indicare a seguito di quale intervento edilizio si richiede la presentazione della SCIA. In questa sezione sarebbe opportuno indicare tutti i titoli autorizzatori ripetendo se necessario la sezione. All’interno di questa sezione si dovrà indicare anche il motivo per cui si richiede l’agibilità tra le seguenti opzioni:

  • Agibilità per l’intero edificio;
  • SCIA di agibilità parziale di un parte di edificio;
  • La scia per agibilità parziale di una singola unità immobiliare;

Sezione B la relazione tecnica agibilità a Roma


Nella relazione tecnica denominata sezione B il tecnico geometra, architetto o ingegnere asseverano nei vari punti ciò che riguarda l’ultimo intervento edilizio, motivo per il quale si richiede la presentazione della scia per agibilità. Visto che in questa sezione di deve dichiarare la data in cui l ‘intervento edilizio è terminato, si ricorda che tascorsi 15 giorni dall’ultimazione dei lavori per presentare la scia di agibilità occorre pagare anche le sanzioni per omessa comunicazione nei tempi previsti da normativa. Ora analizziamo i punti della relazione tecnica.

  • Punto 1 parte dove si dichiarano gli impianti installati se nuovi o modificati;
  • Il punto 2 dichiarazione in merito alle strutture, ovvero se l’intervento ha riguardato o meno parti strutturali. Facciamo presente che anche da recenti sentenze, se si richiede la scia di agibilità parziale bisognerebbe verificare la presenza o meno del collaudo statico dell’edificio intero;
  • Ai punti 3, 4, 5, 6, 7 consigliamo di studiare la normativa specifica di ogni punto ed avere giusta coscienza di cosa si barra, gli adempimenti energetici servono se si eseguono interventi riconducibili ad un contenimento energetico dell’immobile(sostituzione infissi, cambio generatore etc..);
  • Il punto 8 va compilato se all’interno della casa esiste un’ascensore;

Sezione C i soggetti coinvolti nella scia per agibilità


Questa sezione del modulo unificato va compilata inserendo i soggetti coinvolti nella richiesta di agibilità. Tale parte deve essere compilata inserendo tutti gli intestatari non omettendone nessuno.

Sezione D gli allegati alla pratica scia per agibilità a Roma


In questa parte del modulo unificato si indicano tutti gli allegati che si  presentano a corredo della domanda, nonchè la parte riguardante la firma del richiedente. I documenti da allegare sono nei vari casi:

  • Titoli edilizi ultimo e precedenti comprese eventuali sanatorie;
  • Conformità degli impianti nuovi o modificati con visura camerale della ditta;
  • Eventuale agibilità pregressa dell’intero edificio;
  • Collaudo statico se in possesso;
  • Documentazione catastale;
  • Elaborato grafico che individua l’immobile all’interno dell’edificio
  • Certificato prevenzione incendi (CPI) se l’immobile ha una pertinenza nell’autorimessa comune;
  • Attestato di qualificazione energetica e attestato di prestazione energetica se l’intervento ultimo lo richiedeva per legge;

La suddivisione delle responsabilità nel modulo della SCIA per agibilità a Roma


Il modello come avete visto si compone di varie sezioni, ogni parte ha le sue responsabilità rispetto alle dichiarazioni fatte. La sezione B riguarda i tecnici, la sezione A, con le dichiarazioni dei titoli edilizi e la documentazione presentata (sezione D) rimane di responsabilità del richiedente. Il tecnico come abbiamo visto risulta responsabile della dichiarazione di conformità urbanistica il che vuol dire che assevera la regolarità dell’immobile rispetto a tutti i titoli edilizi descritti nella SCIA di agibilità. Consigliamo dunque di controllare e verificare scrupolosamente sia i permessi di costruzione (permesso di costruire/licenza edilizia) dell’intero fabbricato che i titoli (CILA/SCIA/DIA) che hanno modificato l’unità immobiliare nel tempo(se trattasi di scia di agibilità parziale).Ricordiamo infine che il modulo unificato per agibilità in SCIA non si può presentare per immobili che hanno come ultimo titolo edilizio una concessione in sanatoria ritirata all’ufficio condono.

    Le sanzioni per tardata comunicazione della SCIA agibilità a Roma

    La mancata presentazione della Segnalazione certificata di agibilità, nei casi sopra indicati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464, così come graduata dalla Determinazione Dirigenziale n. 1321/2003:

  • 77 € dal 16° giorno al 30° giorno dall’ultimazione dei lavori;
  • 232 € dal 31° giorno al 60° giorno dall’ultimazione dei lavori;
  • 464 € oltre il 61° giorno dall’ultimazione dei lavori;